CONCESSIONI DEMANIALI
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CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

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Aiutiamo le imprese di settore a prepararsi alle gare per le concessioni balneari

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Aiutiamo le imprese di settore a prepararsi alle gare per le concessioni balneari

Chi siamo

Piemontecnica Studio Associato

Ingegneri, architetti e professionisti della comunicazione esperti in procedure di gara per concessioni, lavori, servizi e forniture

Tender management

Dal 2006 siamo specializzati nella redazione di offerte per procedure di gara su tutto il territorio italiano

Consulenti specializzati

Collaboriamo con i maggiori esperti italiani in demanio marittimo per curare ogni dettaglio della procedura di gara

A chi ci rivolgiamo

Operatori di settore

Supportiamo gli attuali concessionari o gestori nella valutazione delle migliori strategie per essere più competitivi rispetto ai criteri che saranno richiesti nelle procedure di gara 

Nuovi operatori

Albergatori, gestori di imprese turistico ricettive, nuovi investitori interessati alle opportunità offerte dalle nuove procedure di assegnazione 

Il quadro normativo che obbliga alle procedure di gara

Le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che eventuali proroghe legislative del termine fissato al 31 dicembre 2023 dovranno considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere. Inoltre ha enunciato i seguenti Principi di diritto:

  1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
  2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
  3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E..

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 1 marzo 2023

La sentenza del 01/03/2023 ha ricompreso anche la proroga al 2024 appena approvata dal  parlamento, a cui si dedica un passaggio esplicito: «Sulla  base di quanto affermato dall’adunanza plenaria, con le ricordate  sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1  della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art.  10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023,  n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali  marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra  richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE,  e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato».

Cosa facciamo

Analisi del sito di interesse del cliente

Verifichiamo che le condizioni del sito non presentino criticità concessorie che potrebbero penalizzare la partecipazione alla procedura di gara

Valutazione della matrice dei vincoli

Coi nostri professionisti abilitati effettuiamo l'analisi dei vincoli per verificare le potenzialità di sviluppo del sito

Studi di fattibilità

Sulla base della matrice dei vincoli e delle esigenze del cliente effettuiamo studi di fattibilità per nuovi progetti

Strategie di approccio alle gare

Sulla base della condizione del cliente consigliamo azioni mirate ad incrementare i requisiti che saranno richiesti nelle procedure di gara

Supporto per la redazione delle offerte

Ultimo e fondamentale aspetto, redigiamo la documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta

Gare per S.L.A. Spiagge libere attrezzate

Già oggi siamo pronti per affiancare potenziali gestori per le procedure di aggiudicazione delle Spiagge Libere Attrezzate bandite dalle amministrazioni comunali

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